13 FEBBRAIO 2017

Il documento della COSMED presentato alla Funzione Pubblica

L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA DIRIGENZA PUBBLICA DIPENDONO DALLE SCELTE POLITICHE E LEGISLATIVE DEL GOVERNO.
CANCELLARE LE NORME CHE PRECARIZZANO LA DIRIGENZA E CHE LA SOTTOPONGONO ALLA DISCREZIONALITÀ POLITICA.

Il dibattito sulla riforma della Pubblica Amministrazione non può prescindere da una precisa scelta di campo da parte del Governo: proseguire con norme che di fatto consegnano carriere, valutazioni e retribuzioni alla discrezionalità politica oppure riconoscere la professionalità, l’indipendenza e l’autonomia della pubblica amministrazione svincolandola dalle ingerenze del Governo e delle Amministrazioni locali pro-tempore, come peraltro espressamente stabiliscono gli articoli 97 e 98 della Costituzione.

1) Abrogare l’articolo 9 comma 32 della Legge 122/2010 (conversione in legge del Decreto 78/2010) ripristinando l’art.19 comma 1- ter Legge 165/01 e s.m.i.: 

L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico di valore economico non inferiore.

Nel contesto di quel decreto, a contenuto prevalentemente finanziario, venne inserita una norma che ha modificato significativamente la Legge 165/01 e s.m.i.:

Articolo 9 comma 32 legge 122 del 2010 

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

D. Lgs. 165/2001 art. 19

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico

D. Lgs. 165/2001 art. 21

Responsabilità dirigenziale.

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998).

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

A decorrere dall’entrata in vigore di questa disposizione non solo in caso di riorganizzazione (la dizione “anche” consente interpretazioni estensive) e nonostante una valutazione positiva è possibile retrocedere qualunque dirigente ad un incarico di valore professionale ed economico inferiore.

L’articolo 9 comma 32 della Legge 122/10 infatti cancellava le garanzie dell’articolo 19 comma 1-ter della Legge 165/01 e s.m.i. che consentiva la revoca degli incarichi dirigenziali “esclusivamente” in caso di valutazione negativa ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive e che imponeva all’Amministrazione congruo preavviso, idonea motivazione e obbligo di proposta di un nuovo incarico. 

In questi anni si è fatto largo uso, in particolare nella dirigenza sanitaria e del SSN e nella dirigenza delle Regioni e degli enti locali, di questa norma in concomitanza con la riduzione dei dirigenti apicali a seguito di cosiddette ristrutturazioni spesso inconsistenti.

In alcuni casi l’operazione è stata attenuata dalle disposizioni della Legge n.135 /2012 che consentiva il prepensionamento con le regole “pre-Fornero” degli interessati. Il declassamento ha infatti effetti devastanti sul trattamento pensionistico fortemente condizionato dall’ultima retribuzione in godimento prima della quiescenza.

Questa norma ha cessato i suoi effetti al 31.12.2016.

Pertanto i dirigenti anche con valutazione positiva possono essere declassati con gravi danni economici con atti unilaterali dell’Amministrazione senza obbligo di motivazione alcuna, con gravi danni economici immediati e conseguenti decurtazioni sui trattamento previdenziali successivi.

Inevitabile l’attivazione di un vasto contenzioso destinato ad estendersi.

2) Proroga del pensionamento con regole pre-Fornero

Proposta emendativa:

Al Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: all’art 2 comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»

Relazione 

Come è noto la Legge 135/2012 di conversione del Decreto Legge 95/2012 consentiva alle pubbliche amministrazioni di procedere alla messa in quiescenza delle unità di personale risultate in soprannumero che abbiano maturato i requisisti ante-Fornero, in pratica il sistema delle quote (età anagrafica + età di servizio) alla data del 31.12.2014. 

Successivamente la Legge 125/2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013 ha prorogato i termini dal 31.12.2014 al 31.12.2016. Con la proposta emendativa si apre una ulteriore possibilità di uscita per il personale pubblico che maturi i requisiti entro la fine del 2018. Sono ancora in corso, infatti, molti processi di riorganizzazione nelle pubbliche amministrazioni, compresa la Sanità, con conseguenti dichiarazioni di eccedenze di personale. Si rende, pertanto, necessario un ulteriore slittamento dei termini per riassorbire le eventuali nuove situazioni. Per la dirigenza, inoltre, poiché l’applicazione dei requisiti ante-Fornero comporta il taglio dei posti, la disposizione consente la concreta attuazione di quanto previsto dalla Legge delega n. 124 art. 11 lett. O) in relazione alla graduale riduzione del numero dei dirigenti. La norma è ad invarianza finanziaria poiché i maggiori oneri finanziari a carico degli enti previdenziali sono compensati, nell’ambito della finanza pubblica, dalla riduzione di spesa conseguente la soppressione dei posti nelle pubbliche amministrazioni.

3) La questione del conferimento degli incarichi dirigenziali: diritto del Dirigente e dovere dell’Amministrazione. Requisito indispensabile per una valutazione del merito.

L’uso scandaloso del conferimento degli incarichi dirigenziali ha vanificato le riforme del pubblico impiego degli ultimi anni. In molte Amministrazioni gli incarichi non vengono conferiti: questo fatto costituisce spreco di risorse pubbliche e rende impossibile una corretta valutazione del Dirigente. L’assenza di incarico rappresenta inoltre una forma strisciante di precarizzazione del dirigente tropo spesso sotto ricatto da parte del vertice politico dell’Amministrazione.

Nelle Costituzioni di gran parte dei Paesi Europei la stabilizzazione del Dirigente pubblico è considerato un valore che preserva la Pubblica Amministrazione dalle ingerenze politiche delle compagine al governo pro-tempore a livello centrale e periferico.

La previsione contrattuale che prevedeva il diritto del dirigente all’incarico è stata stravolta nella pratica. E’ necessario ribadirla.

All’articolo 19 della Legge 165/01 inserire:
Gli incarichi del presente articolo vengono obbligatoriamente conferiti da parte delle Amministrazioni pubbliche all’atto dell’assunzione e in caso di valutazione positiva al momento della scadenza del precedente incarico.

Le necessità e le urgenze contenute in questo documento costituiscono per la COSMED strumenti irrinunciabili per il lavoro dei dirigenti della P.A. e per un rilancio di una funzione pubblica indipendente, trasparente e finalizzata agli obiettivi di interesse generale previsti costituzionalmente.

L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA DIRIGENZA PUBBLICA DIPENDONO DALLE SCELTE POLITICHE E LEGISLATIVE DEL GOVERNO.

 

CANCELLARE LE NORME CHE PRECARIZZANO LA DIRIGENZA E CHE LA SOTTOPONGONO ALLA DISCREZIONALITÀ POLITICA.

 

Il dibattito sulla riforma della Pubblica Amministrazione non può prescindere da una precisa scelta di campo da parte del Governo: proseguire con norme che di fatto consegnano carriere, valutazioni e retribuzioni alla discrezionalità politica oppure riconoscere la professionalità, l’indipendenza e l’autonomia della pubblica amministrazione svincolandola dalle ingerenze del Governo e delle Amministrazioni locali pro-tempore, come peraltro espressamente stabiliscono gli articoli 97 e 98 della Costituzione.

 

1)     Abrogare l’articolo 9 comma 32 della Legge 122/2010 (conversione in legge del Decreto 78/2010) ripristinando l’art.19 comma 1- ter Legge 165/01 e s.m.i.:

L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico di valore economico non inferiore.

 

Nel contesto di quel decreto, a contenuto prevalentemente finanziario, venne inserita una norma che ha modificato significativamente la Legge 165/01 e s.m.i.:

Articolo 9 comma 32 legge 122 del 2010

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

D. Lgs. 165/2001 art. 19

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico

 

D. Lgs. 165/2001 art. 21

Responsabilità dirigenziale.

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998).

 

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

A decorrere dall’entrata in vigore di questa disposizione non solo in caso di riorganizzazione (la dizione “anche” consente interpretazioni estensive) e nonostante una valutazione positiva è possibile retrocedere qualunque dirigente ad un incarico di valore professionale ed economico inferiore.

L’articolo 9 comma 32 della Legge 122/10 infatti cancellava le garanzie dell’articolo 19 comma 1-ter della Legge 165/01 e s.m.i. che consentiva la revoca degli incarichi dirigenziali “esclusivamente” in caso di valutazione negativa ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive e che imponeva all’Amministrazione congruo preavviso, idonea motivazione e obbligo di proposta di un nuovo incarico.

In questi anni si è fatto largo uso, in particolare nella dirigenza sanitaria e del SSN e nella dirigenza delle Regioni e degli enti locali, di questa norma in concomitanza con la riduzione dei dirigenti apicali a seguito di cosiddette ristrutturazioni spesso inconsistenti.

In alcuni casi l’operazione è stata attenuata dalle disposizioni della Legge n.135 /2012 che consentiva il prepensionamento con le regole “pre-Fornero” degli interessati. Il declassamento ha infatti effetti devastanti sul trattamento pensionistico fortemente condizionato dall’ultima retribuzione in godimento prima della quiescenza.

Questa norma ha cessato i suoi effetti al 31.12.2016.

Pertanto i dirigenti anche con valutazione positiva possono essere declassati con gravi danni economici con atti unilaterali dell’Amministrazione senza obbligo di motivazione alcuna, con gravi danni economici immediati e conseguenti decurtazioni sui trattamento previdenziali successivi.

Inevitabile l’attivazione di un vasto contenzioso destinato ad estendersi.

 

 

2)     Proroga del pensionamento con regole pre-Fornero

 

Proposta emendativa:

Al Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: all’art 2 comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»

Relazione

Come è noto la Legge 135/2012 di conversione del Decreto Legge 95/2012 consentiva alle pubbliche amministrazioni di procedere alla messa in quiescenza delle unità di personale risultate in soprannumero che abbiano maturato i requisisti ante-Fornero, in pratica il sistema delle quote (età anagrafica + età di servizio) alla data del 31.12.2014.

Successivamente la Legge 125/2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013 ha prorogato i termini dal 31.12.2014 al 31.12.2016. Con la proposta emendativa si apre una ulteriore possibilità di uscita per il personale pubblico che maturi i requisiti entro la fine del 2018. Sono ancora in corso, infatti, molti processi di riorganizzazione nelle pubbliche amministrazioni, compresa la Sanità, con conseguenti dichiarazioni di eccedenze di personale. Si rende, pertanto, necessario un ulteriore slittamento dei termini per riassorbire le eventuali nuove situazioni. Per la dirigenza, inoltre, poiché l’applicazione dei requisiti ante-Fornero comporta il taglio dei posti, la disposizione consente la concreta attuazione di quanto previsto dalla Legge delega n. 124 art. 11 lett. O) in relazione alla graduale riduzione del numero dei dirigenti. La norma è ad invarianza finanziaria poiché i maggiori oneri finanziari a carico degli enti previdenziali sono compensati, nell’ambito della finanza pubblica, dalla riduzione di spesa conseguente la soppressione dei posti nelle pubbliche amministrazioni.

 

3)     La questione del conferimento degli incarichi dirigenziali: diritto del Dirigente e dovere dell’Amministrazione. Requisito indispensabile per una valutazione del merito.

 

L’uso scandaloso del conferimento degli incarichi dirigenziali ha vanificato le riforme del pubblico impiego degli ultimi anni. In molte Amministrazioni gli incarichi non vengono conferiti: questo fatto costituisce spreco di risorse pubbliche e rende impossibile una corretta valutazione del Dirigente. L’assenza di incarico rappresenta inoltre una forma strisciante di precarizzazione del dirigente tropo spesso sotto ricatto da parte del vertice politico dell’Amministrazione.

Nelle Costituzioni di gran parte dei Paesi Europei la stabilizzazione del Dirigente pubblico è considerato un valore che preserva la Pubblica Amministrazione dalle ingerenze politiche delle compagine al governo pro-tempore a livello centrale e periferico.

La previsione contrattuale che prevedeva il diritto del dirigente all’incarico è stata stravolta nella pratica. E’ necessario ribadirla.

 

 

 

All’articolo 19 della Legge 165/01  inserire:

Gli incarichi del presente articolo vengono obbligatoriamente conferiti da parte delle Amministrazioni pubbliche all’atto dell’assunzione e in caso di valutazione positiva al momento della scadenza del precedente incarico.

 

Le necessità e le urgenze contenute in questo documento costituiscono per la COSMED strumenti irrinunciabili per il lavoro dei dirigenti della P.A. e per un rilancio di una funzione pubblica indipendente, trasparente e finalizzata agli obiettivi di interesse generale previsti costituzionalmente.

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